REGOLAMENTO DI SEZIONE
INDICE
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Costituzione e scopi
Art. 2 – Competenza
Art. 3 – Patrimonio
SOCI
Art. 4 – Ammissione e quote
Art. 5 – Diritti dei Soci
Art. 6 – Recesso
ORDINAMENTO
TITOLO I ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 – Organi
Capo I – Assemblea dei Soci
Art. 8 – Composizione
Art. 9 – Assemblea Ordinaria
Art. 10 – Assemblea Straordinaria
Art. 11 Formalità per la convocazione
Art. 12 Competenza dell’Assemblea Ordinaria
Capo II – Consiglio Direttivo
Art. 13 – Composizione
Art. 14 – Elezione
Art. 15 – Convocazione
Art. 16 – Poteri
Art. 17 – Validità delle Adunanze
Art. 18 – Assenza e vacanza dei Consiglieri
Capo III – Libri sociali obbligatori e facoltativi
Art. 19 – Libro delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 20 – Libro giornale e libro inventario
Art. 21 – Libri facoltativi
Capo IV – Collegio dei Sindaci o Revisore dei Conti
Art. 22 – Elezione
Art. 23 – Poteri
Art. 24 – Vacanza dei Sindaci o del revisore
Art. 25 – Gratuità delle cariche sociali
Capo V – Votazioni e delibere
Art. 26 – Votazioni e delibere
Art. 27 – Votazioni per Referendum ed in Assemblea
Art. 28 – Chiusura delle votazioni
Art. 29 – Sorveglianza e scrutinio
Art. 30 – Percentuali votanti e votazioni
Art. 31 – Organi di Assemblea
Art. 32 – verbale di Assemblea
Art. 33 – Obblighi del Presidente
Titolo II – RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 – Presidente
Art. 35 – Segretario – Cassiere
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 36 – Efficacia obbligatoria
Art. 37 – Sanzioni disciplinari
Art. 38 – Scioglimento della Sezione
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I. di OSTIA costituita nel 1978 in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo i cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale.
Art. 2 COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di Provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.
Art. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano quest’ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che non previsto dalle lettere c), d), e) risulta dal Libro Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dalla Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un fondo di riserva.
Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA
per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello Statuto A.R.I.. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci effettivi; I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni sia nell’Assemblea di Sezione che nei Referendum (solo soci effettivi);
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni in Sezione;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.;
d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo dell’A.R.I.;
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
f) di proporre reclamo, attraverso il consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti da A.R.I..
Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso ed esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione dalla Sezione ARI di appartenenza.
ORDINAMENTO
TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 ORGANI
Sono organi della Sezione:
a) L’Assemblea della Sezione;
d) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Sindaci (vedi art. 22).
CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 COMPOSIZIONE
Le Assemblee son Ordinarie e Straordinarie
Sono composte da tutti Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art. 5.
I soci impossibilitati a partecipare alle assemblee, ordinarie o straordinarie, possono delegare un socio della Sezione. Il Socio non può rappresentare più di un Socio della Sezione.
Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta l’anno entro il 30 Aprile di ogni anno.
Art. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative e che non risultino sospesi per altro motivo dal godimento dei diritti sociali di cui all’art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizioni delle convocazioni e entro e non oltre un mese dal ricevimento della richiesta.
Art. 11 FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
IL Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della dalla dell’Assemblea stessa.
Art. 12 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
a) La relazione del Consiglio direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) Il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve ristorare con chiarezza e precisione al situazione patrimoniale della Sezione.
c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo e sia dal Collegio Sindacale.
L’Assemblea nomina trai Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale, tra i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;
c) Il Segretario – Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Art. 14 ELEZIONE
Per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun socio:
a) l’elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
b) la scheda di votazione;
c) elenco dei candidati ove ne siano
d) una busta pre-indirizzata per la restituzione della scheda.
Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale pre iscritto dagli interessati entro il termine fissato dal Collegio Sindacale.
Art. 15 – CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o per posta elettronica ed eventualmente mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato ad Collegio sindacale che ha facoltà di partecipazione senza diritto di voto. In casi di urgenza, il presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso almeno di 24 ore.
Art. 16 POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell’assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull’ammissione di aspiranti soci A.R.I., la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.
Art. 17 VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% +1); in caso di parità prevarrà il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante la cooptazione di altro socio. Ciò fino al massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio direttivo.
CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sintetico, nel libro delle adunanze e deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere di Assemblea dei Soci. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art. 20 LIBRO GIRNALE E LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente art. 19:
a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazione di entrata e uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relative (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note ecc.), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri sociali, di cui all’art. 19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere numerati progressivamente, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.
Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli art. 19 e 20.
CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE
ART. 22 – ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio direttivo.
Art. 23 POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazione per referendum. In particolare controlla l’organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.
Art. 24 VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un Sindaco, subentrano i Sindaci supplenti in carica secondo l’ordine di voti riportato. A parità di voti subentra il sindaco supplente più anziano di età. Qualora vengano a mancare i Sindaci effettivi e quelli supplenti, verrà indetta una Assemblea straordinaria per la nomina dei sindaci mancanti. I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio.
Art. 25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese, incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico.
CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum
Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
le votazioni per Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci;in quest’ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il Referendum entro 30 giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all’uopo trasmette a tutti i soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.
a) Le votazioni per Referendum, diretto, segreto, personale sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto e subito prima delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’art. 15 per:
1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio Sindacale;
2) lo scioglimento della Sezione;
3) Per la revisione e modifica del presente Regolamento;
4) Per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione;
b) Tutte le delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.
Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda ne predispongono l’invio ai soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più soci effettivi. Di ogni referendum deve essere redatto verbale, firmato dai sindaci.
Art. 30 PERCENTUALE. VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, Ordinari o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento pi uno (50% +1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti in Assemblea di persona. La stessa percentuale (50% +1) è richiesta per la validità delle deliberazioni. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art. 31 ORGANI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il segretario della Sezione.
Art. 32 VERBALE DI ASSEMBELA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ai Soci verrà inviata copia deverbale che sarà esposto in bacheca per un periodo di 60 giorni.
Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla sede centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la sezione di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Presiede il Consiglio direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme al rappresentante nominato dall’Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.
Art. 35 SEGRETARIO – CASSIERE
Il Segretario-Cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Pprovvede sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, quando occorre all’assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente dal quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.
DIPOSIZIONI FINALI
Art. 36 – EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti; dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di 2 anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’art. 5.
Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debito, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede centrale dell’A.R.I.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.