TRASFERIMENTO DI SEZIONE

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO

Ogni anno, nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 31 dicembre, i Soci possono richiedere il trasferimento da una Sezione ARI a un’altra.

Si tratta di una procedura amministrativa semplice, che richiede tuttavia attenzione per evitare rallentamenti o problematiche burocratiche.

Il rispetto delle date indicate è obbligatorio, salvo il caso di cambio di domicilio: in tale circostanza, il trasferimento può essere richiesto ed effettuato in qualunque momento dell’anno.

Possono presentare domanda esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali presso la Sezione di appartenenza. Eventuali morosità dovranno essere integralmente sanate prima dell’avvio della procedura.

Il Socio deve compilare l’apposito modulo (scaricabile in fondo alla pagina) e consegnarlo alla Sezione presso cui intende trasferirsi, inviandone contestualmente copia per conoscenza alla Sezione di provenienza.

È importante precisare che:
– La Sezione di provenienza non può in alcun modo opporsi al trasferimento del proprio Socio;
– La Sezione di destinazione, tramite il proprio Presidente, può invece esprimere parere negativo.

La Sezione di arrivo è tenuta a comunicare il proprio parere al Socio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
In caso di parere negativo, le motivazioni devono essere trasmesse al Comitato Regionale competente, che entro 60 giorni esprimerà un giudizio definitivo e vincolante.

Ottenuto il parere favorevole, il Socio dovrà versare:
– la quota sociale di rinnovo per l’anno successivo;
– un contributo aggiuntivo di 10 euro a copertura delle spese amministrative.

Il pagamento può essere effettuato:
– presso la nuova Sezione di appartenenza;
– oppure direttamente alla Segreteria Nazionale di Milano con le modalità indicate sul sito nazionale.

Alla domanda accettata, che la Sezione di destinazione trasmetterà alla Segreteria Nazionale di Milano, dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto versamento della quota di rinnovo maggiorata dei 10 euro. In assenza di tale documentazione, il trasferimento non potrà essere perfezionato.

Nel caso in cui il trasferimento comporti cambio di Regione senza variazione di residenza, sarà necessario richiedere e ottenere il nulla osta dei Comitati Regionali interessati. La Sezione di destinazione fornirà supporto al Socio per l’inoltro della richiesta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei trasferimenti di Sezione è regolata dall’art. 15.3 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Associazione Radioamatori Italiani e dalla circolare della segreteria ARI 09/11/2012 (CR 04/12 – Sez. 03/12), che si riportano di seguito.

Art. 15.3 – Trasferimento di Sezione

Il trasferimento di un Socio da una Sezione a un’altra avviene secondo le seguenti modalità:

a) il Socio presenta domanda alla Sezione di destinazione e, per conoscenza, alla Sezione di provenienza;

b) la Sezione prescelta, esprimendo il proprio benestare, trasmette copia della richiesta alla Segreteria Generale dell’ARI, al Comitato Regionale e alla Sezione di provenienza;

c) il trasferimento può essere richiesto esclusivamente nel periodo 31 ottobre – 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo;

d) le richieste presentate al di fuori di tale periodo producono effetto immediato solo in caso di cambio di domicilio;

e) la Sezione destinataria deve rispondere entro 30 giorni;

f) in caso di parere negativo, le motivazioni devono essere trasmesse al Comitato Regionale, che decide in via definitiva entro 60 giorni.

Circolare della Segreteria ARI 09/11/2012 (CR 04/12 – Sez. 03/12)

Le procedure devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’art. 15.3 del Regolamento di Attuazione.
Le richieste possono essere presentate esclusivamente nel periodo 31 ottobre – 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo, e devono essere corredate dal nulla osta della Sezione accettante.
L’invio di quote relative a Soci appartenenti ad altra Sezione non costituisce in alcun modo richiesta implicita di trasferimento: è sempre necessaria una domanda esplicita, presentata nei termini previsti. Non saranno prese in considerazione le richieste presentate da Soci che risultino morosi al momento della domanda.

Trasferimento con cambio di Regione

Qualora il passaggio di Sezione comporti anche il trasferimento in altra Regione, senza che vi sia stato cambio di residenza, è indispensabile ottenere il benestare dei due Comitati Regionali territorialmente competenti, oltre al nulla osta della Sezione di destinazione.
In mancanza della documentazione richiesta, la domanda non potrà essere accolta.

Modulo di richiesta: